Quando si parla di Bonus tende da sole 2026, c’è un po’ di confusione: molti dettagli da conoscere e rispettare e che non sempre sono spiegati come dovrebbero. 

Ma attenzione: se si arriva impreparati, si rischia di perdere la detrazione. Il bonus infatti viene concesso a schermature solari che rispettano requisiti tecnici precisi (e che si devono dimostrare con documenti dettagliati). 

In questo articolo proviamo a spiegare tutto in modo chiaro, pratico e dettagliato, com’è nello stile De Vivo. 

Di che “bonus” stiamo parlando davvero?

Se stai valutando il bonus “risparmio energetico” per tende da sole o pergole, la strada è l’Ecobonus per schermature solari. Devi pensarla così: non stai comprando solo un accessorio da esterno, ma una schermatura solare che serve a ridurre il caldo sulle pareti e il sole che entra in casa attraverso le vetrate. In altre parole la copertura installata deve avere un fine energetico, ovvero deve contribuire al risparmio di energia in casa. 

L’Ecobonus per schermature solari copre i costi di fornitura + installazione solo per i sistemi che rientrano nelle categorie previste dalla normativa (quelle dell’Allegato M al D.Lgs. 311/2006). Nel caso di De Vivo questi prodotti sono:

  • pergole a impacchettamento in tessuto (inclinate o 90°)
  • pergole bioclimatiche
  • tende a bracci e a caduta
  • schermature ombreggianti e oscuranti
  • tende da sole per verande, lucernari e giardini d’inverno

 

Requisiti tecnici necessari (quelli che “se sbagli, addio bonus”)

Questa parte è quella che crea più confusione, perché tutti parlano di tende e pergole come “outdoor”. Per ENEA (e per l’Ecobonus) invece sono un’altra cosa: diventano un componente tecnico che deve ridurre il surriscaldamento delle vetrate e delle pareti. 

a) gtot ≤ 0,35  

Il gtot dice quanta energia solare riesce comunque a passare attraverso vetro + schermatura. Per il bonus deve essere ≤ 0,35. In parole povere: deve schermare davvero, non “fare ombra e basta”. Cosa controllare: che il valore gtot della schermatura sia dichiarato nella documentazione.  

b) Orientamento: non tutte le esposizioni vanno bene

Per le schermature solari, le esposizioni ammesse sono quelle esposte da Est a Ovest passando per Sud (es. Sud-Est, Sud-Ovest ecc.).  Non sono ammesse esposizioni che passano per il Nord; la logica è: se a Nord arriva poco sole, il risparmio energetico è minimo.

Nota: ENEA distingue le “chiusure oscuranti” come persiane/tapparelle, per cui sono ammessi tutti gli orientamenti. Ma qui stiamo parlando di tende/pergole come schermature solari.

c) Deve proteggere una superficie vetrata (non “il giardino” in generale)

Il requisito è chiaro: la schermatura deve essere a protezione di una superficie vetrata. Quindi la classica pergola “in mezzo al prato”, lontana dalle vetrate, spesso è bellissima, ma fiscalmente non è ammessa, venendo considerata solo arredo outdoor.

d) Deve essere “solidale” all’edificio e “mobile”

  • Solidale = fissata/annessa all’edificio 
  • Mobile = deve potersi “regolare/impacchettare”, perché l’idea è modulare luce e apporti solari. Le schermature fisse non rientrano nel bonus.

e) Marcatura CE e DoP 

Tra i documenti tecnici richiesti/attesi ci sono marcatura CE e dichiarazione di prestazione (DoP). Per le tende si richiama spesso la EN 13561. 

 

In cosa consiste la pratica ENEA

Per questi interventi è richiesta la pratica ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile), con invio della scheda sul portale dedicato e relativa ricevuta/codice.

ENEA, in questo contesto, è l’ente che gestisce la comunicazione obbligatoria per alcune detrazioni legate al risparmio energetico. In pratica: lo Stato ti concede il bonus, ma chiede che tu (o chi ti segue) trasmetta online i dati dell’intervento per tracciarne l’impatto energetico.

Cosa devi fare (in concreto)

  1. Finisci i lavori (fa fede la “fine lavori/collaudo”).
  2. Entro 90 giorni trasmetti i dati sul Portale Bonus Fiscali ENEA.
  3. Il portale rilascia una ricevuta con codice CPID: la stampi e la conservi. È la prova che hai inviato.
  4. In dichiarazione dei redditi, quel codice va indicato (sezione Ecobonus, 730 o Redditi PF).

Quando e perché 

  • Quando: entro 90 giorni dalla fine lavori.
  • Perché: senza invio ENEA rischi di perdere il diritto alla detrazione, anche se hai pagato tutto “giusto”.
  • Nota importante: ENEA non “approva” la pratica. Non ti arriva un “ok”. La trasmissione è sufficiente se i requisiti sono rispettati e i documenti sono corretti.

Aliquote 2026: prima casa vs altri immobili (senza mal di testa)

Nel 2026 un altro parametro da considerare è se l’intervento riguarda l’abitazione principale (dove si ha la residenza) o altri immobili. Nello specifico: 

  • aliquota al 50% se l’intervento riguarda l’abitazione principale
  • aliquota al 36% per altri immobili (seconde case, ecc.)

Nel 2026 le percentuali “buone” restano in piedi: 50% se l’intervento riguarda l’abitazione principale e 36% per gli altri immobili. In pratica, non c’è il “taglio immediato” che molti si aspettavano: le aliquote più alte continuano anche quest’anno.

Per capire quanto puoi davvero portare in detrazione, ci sono tre limiti da tenere insieme:

  1. Il tetto dell’Ecobonus schermature (il massimo recuperabile)
    Con l’Ecobonus per schermature solari, la detrazione massima è 60.000 € per unità immobiliare (cioè quanto puoi recuperare al massimo). Significa che, anche se spendi molto, oltre quel recupero non puoi andare. Bisogna specificare anche che esiste un tetto massimo legato al reddito e alla composizione del nucleo familiare. Per i redditi da 75.000 a 100.000 il tetto è di massimo 14.000 euro, per i redditi superiori a 100.000 è di massimo 7.000 euro. 
  2. Il “prezzo massimo riconosciuto” al mq (il famoso 276 €/mq)
    Per le schermature solari, il Decreto prezzi (MiTE) indica un costo massimo specifico di 276 € per ogni m² di superficie schermante. Attenzione: quel valore è indicato al netto di IVA, prestazioni professionali e opere/manodopera di installazione. Tradotto: ai fini del calcolo, la parte di costo “base” non può superare 276 €/mq; l’eventuale eccedenza non genera detrazione.

Infine, la cosa più concreta di tutte: il recupero non è immediato. Qualunque sia l’importo che ti spetta, la detrazione si usa in dichiarazione dei redditi in 10 quote annuali uguali. Esempio: se il tuo recupero totale è 10.000 €, di norma parliamo di 1.000 € all’anno per 10 anni (se hai IRPEF sufficiente da scalare). 

Documenti che ti servono davvero 

Prima di comprare chiedi queste cose

  1. Scheda tecnica del prodotto (con marcatura CE + DoP)
  2. Attestazione del gtot ≤ 0,35 (vetro + schermatura)
  3. Dichiarazione/certificazione del fornitore sui requisiti tecnici. Nel caso specifico delle schermature solari può sostituire l’asseverazione. Ma attenzione: per interventi strutturali o più complessi (es. cappotto termico, riqualificazione globale), l’asseverazione tecnica di un professionista abilitato è obbligatoria.
  4. Conferma scritta di:
    • orientamento corretto della superficie vetrata
    • relazione chiara “schermatura ↔ vetrata protetta”

Spese incluse: cosa rientra nella detrazione

Oltre al prodotto rientrano:

  • posa/installazione
  • smontaggio di sistemi preesistenti
  • motorizzazioni e automazioni (sensori sole/vento)
  • eventuali spese professionali legate alla pratica ENEA

 

Chi può richiedere la detrazione (in pratica)

In generale, può portare in detrazione la spesa chi sostiene il costo e ha un titolo valido sull’immobile. Per capirci, rientrano:

  • Il proprietario e anche il nudo proprietario
  • Chi ha un diritto reale di godimento sull’immobile (ad esempio usufrutto, uso, abitazione, superficie)
  • L’inquilino (locatario) e chi usa l’immobile in comodato (comodatario)
  • I soci di cooperative (sia a proprietà divisa che indivisa)
  • Imprenditori individuali, ma solo per immobili che non sono beni strumentali o beni merce
  • Chi produce reddito in forma associata (es. società semplici, SNC, SAS, imprese familiari), con le stesse regole previste per l’imprenditore individuale
  • I familiari conviventi: coniuge (e parte dell’unione civile), parenti entro il 3° grado e affini entro il 2° grado
  • Il convivente di fatto
  • Il coniuge separato a cui è stato assegnato l’immobile, anche se intestato all’altro coniuge
  • Il promissario acquirente (cioè chi ha un preliminare/compromesso e sostiene le spese)

Nota bene: per chi ha solo un diritto “personale” di godimento (ad esempio affittuari, comodatari, coinquilini) possono essere rilevanti interpretazioni e chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate. Per evitare sorprese, è sempre consigliabile avere contratto regolare e documentazione completa di chi paga e perché.

 

Dopo l’installazione: quello che devi conservare (per ENEA e controlli)

ENEA elenca in modo molto concreto cosa serve:

  • Scheda descrittiva ENEA + codice CPID e mail di conferma
  • Fatture e bonifici parlanti (con gli elementi richiesti)
  • Eventuali documenti condominiali (delibera, ripartizione spese, ecc.) se applicati 
  • Certificazioni tecniche già citate (CE/DoP, gtot, dichiarazioni del fornitore)

Scadenza ENEA: la scheda va inviata entro 90 giorni dalla fine lavori/collaudo.

 

La scorciatoia intelligente: controllare prima, non inseguire dopo

Da De Vivo Showroom lavoriamo da sempre su progetti su misura e con materiali certificati, accompagnando il cliente nelle scelte e nella realizzazione. E proprio perché sappiamo quante cose “si possono sbagliare” quando si parla di bonus, il punto non è venderti una copertura: è aiutarti a scegliere quella giusta per il tuo spazio e con i giusti requisiti.

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Richiedi la Consulenza Discovery: analizziamo il tuo contesto, le vetrate, l’esposizione, l’uso reale dello spazio e ti diciamo cosa ha senso fare e cosa no.

Nota di trasparenza: la normativa evolve. Questo articolo è informativo e non sostituisce il parere del tuo consulente fiscale. 

Per ulteriori approfondimenti consultare il portale ENEA o il sito dell’Agenzia delle Entrate